Art. 7.
(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

      1. Il Ministero delle comunicazioni può provvedere ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi nei piccoli comuni.
      2. I piccoli comuni, nel cui territorio insista uno sportello postale, possono affidare il servizio di tesoreria a Poste italiane Spa.
      3. L'amministrazione comunale, nei casi in cui non sussistano le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale, può altresì stipulare apposite convenzioni, di intesa con le organizzazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, e dei vaglia postali, nonché le altre prestazioni, possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.
      4. Il Ministero delle comunicazioni può provvedere, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.